Riforma del reclutamento scolastico: requisiti, fase transitoria, prove e graduatorie di merito. Il 21 settembre non perderti il webinar per chiarire i dubbi.

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Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ha modificato il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Concorso: requisiti, prove, fase transitoria, graduatorie di merito abilitati e non. 

Nuovo sistema

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo per i docenti della scuola secondaria si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiv

Mercoledì 21 settembre dalle 16.00 alle 17.00 segui il nuovo incontro informativo per fare maggiore chiarezza in merito alle nuove modalità introdotte dalla riforma:

 “24 CFU, fase transitoria, concorsi ... Cosa succederà? - Parliamo insieme del nuovo reclutamento”

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Focus dell'incontro:

Durante la diretta streaming sarà possibile sottoporre quesiti alla relatrice

Il webinar sarà a cura di:

Daniela Rosano

Segretario Generale con delega a contrattazione collettiva e integrativa, legislazione, membro del Collegio dei revisori dei conti.

Laurea in Filosofia. Docente di ruolo nella scuola secondaria dal 2015.
Collabora con Anief attivamente dal 2009, ricoprendo incarichi nazionali e regionali, attualmente in distacco sindacale.

SAVE THE DATE mercoledì 21 settembre dalle 16.00 alle 17.00

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Concorso: requisiti

Nell’ambito del nuovo sistema, la partecipazione al concorso rappresenta il secondo step per diventare docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado. I concorsi, ricordiamolo, ai sensi dell’art. 59/10 del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021) vanno banditi con cadenza annuale.

Requisiti ordinari

Ai sensi del novellato articolo 5 del D.lgs. 59/2017, come modificato dall’articolo 44 del DL n. 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), possono partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. per i posti comuni:
  1. per i posti di ITP:
  1. per i posti comuni e di ITP:
  1. per i posti di sostegno:

Requisiti fase transitoria

Il DL 36/2022 prevede anche una fase transitoria di assunzione sino al 31 dicembre 2024. Durante tale fase, possono partecipare al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:

Abilitati e non abilitati

Dunque, la partecipazione al concorso, quando la riforma andrà a regime, è permessa sia agli abilitati che ai non abilitati, lo stesso dicasi durante la fase transitoria; la differenza sta nel fatto che, durante la fase transitoria, i non abilitati devono essere in possesso di almeno 30 CFU/CFA del suddetto percorso universitario o dei 24 CFU/CFA richiesti precedentemente, mentre strutturalmente i non abilitati dovranno aver svolto i tre anni di servizio, come sopra indicato.

Concorso: prove

Il concorso (ai sensi del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022) si articola in:

  1. prova scritta, consistente in più quesiti a risposta aperta (ciò per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 79/2022 e in attesa che vengano emanate le linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti, da parte dell’apposita commissione istituita con decreto del Ministro dell’Istruzione);
  2. prova orale, nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico;
  3. valutazione dei titoli;
  4. graduatorie di merito degli abilitati, stilata in base ai punteggi delle prove e dei titoli, in cui entrano a far parte anche gli idonei (provvedimento quest’ultimo previsto sempre dal DL 36/2022, che ha novellato al riguardo il DL 73/2021);
  5. graduatorie di merito dei non abilitati, stilata in base ai punteggi delle prove e dei titoli; sottolineiamo che il DL 36/2022 ha previsto l’inserimento in GM degli idonei solo per la graduatoria degli abilitati.

Evidenziamo che, sino al 31 dicembre 2024, la prova scritta può essere preceduta da una prova preselettiva d’accesso (alla medesima prova scritta);  a tal fine, entro trenta giorni dal bando di concorso, il Ministro dell’Istruzione propone la predetta prova preselettiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, che emana il relativo decreto.

Due graduatorie di merito e due percorsi

Al termine del concorso, come detto sopra, viene stilata la graduatoria di merito, in realtà le graduatorie sono due:

  1. quella dei docenti che hanno partecipato al concorso con l’abilitazione;
  2. quella dei docenti che hanno partecipato al concorso senza abilitazione: docenti con titolo di studio e 3 anni di servizio (vedi sopra), requisiti previsti strutturalmente; docenti con titolo di studio e 30 CFU/CFA ovvero 24 CFU/CFA (vedi sopra), requisiti previsti per la sola fase transitoria.

I vincitori di concorso abilitati sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori non abilitati. Questi ultimi, inoltre, sono assunti in servizio solo se residuino posti vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.

  1. Precisiamo che, dopo il concorso e l’inserimento in due distinte graduatorie, il percorso dei vincitori abilitati e di quelli non abilitati si differenzia: i vincitori abilitati vengono subito assunti in ruolo e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio;
  2. vincitori non abilitati sono assunti con contratto a tempo determinato, stipulato con l’USR cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, con oneri a loro carico. Superata la prova finale del citato percorso, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio (tali aspiranti, dunque, vengono immessi in ruolo l’anno successivo a quello di assunzione dalle GM, dopo il conseguimento dell’abilitazione). Evidenziamo che il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale è diverso per i docenti che partecipano al concorso con 24 CFU/CFA ovvero almeno 30 CFU/CFA e per quelli che partecipano con 3 anni di servizio.