A breve l’attesissimo Concorso straordinario bis: 14.420 posti. Ecco per quali classe di concorso e regione.  Preparati con i corsi interattivi in diretta di Eurosofia

Concorso straordinario bis: il Ministero ha reso nota la distribuzione dei circa 14.420 posti a disposizione per classe di concorso e regione. Il concorso interesserà solo le classi di concorso della scuola secondaria.

SCARICA TABELLA  con la distribuzione dei posti per classe di concorso e regione

Si tratta del concorso straordinario previsto dal Decreto Sostegni bis, poi modificato dal Decreto Milleproghe 2022.

La prova disciplinare dovrà essere svolta entro il 15 giugno 2022 sui posti residui dalle assunzioni effettuate in via ordinaria (da GaE e GM concorsuali) e straordinaria (da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi), fatto salvo l’accantonamento dei posti destinati ai concorso ordinario scuola secondaria, bandito con DD n. 499/2020 come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022.

La timeline prevede

  • bando ad aprile 2022
  • 30 giorni di tempo per presentare la domanda su istanze online
  • formazione commissioni
  • convocazione candidati
  • svolgimento prova orale entro il 15 giugno
  • incarico a tempo determinato per i vincitori dal 1° settembre 2022
  • formazione in collaborazione con le Università (40 ore, 5 CFU) + anno di prova e formazione nell’anno scolastico 2022/23
  • assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023

N.B. Naturalmente uno o più di questi elementi, a partire dalla pubblicazione del bando, potrebbero subìre delle variazioni.

Il Decreto e il bando sono attesi a breve, poiché il CSPI ha già reso il proprio parere.

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I requisiti di accesso al concorso

In base alla BOZZA potranno partecipare i docenti che possano vantare:

  • abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma;
  • avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
  • una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.

Il servizio svolto su posto di sostegno, anche senza titolo di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermi restando titolo di accesso e anno di servizio specifico.

 Prova disciplinare

  • Consiste in una prova orale finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A e valuta la padronanza delle discipline.
    La prova ha una durata massima di 30 minuti.
  • La prova valuta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del QCER per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.
  • Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
  • Tracce della prova orale: sono predisposte da ciascuna commissione. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati calendarizzati nella singola sessione. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, all’atto dell’effettuazione della prova medesima. Le tracce estratte non sono utilizzabili per i successivi sorteggi.

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Serve l’anno di servizio specifico (su posto comune, non su sostegno) per la classe di concorso per cui si partecipa.

Le annualità previste per l’accesso valgono solo se svolte nella scuola statale, anche in gradi di scuola diversa o su posto di sostegno anche senza specializzazione (cioè si possono far valere due anni su sostegno e uno su disciplina, ma non tre su sostegno per abilitarsi nella classe di concorso).

Sarà possibile far valere anno scolastico 2021/22.

Il conteggio delle cinque annualità prevede infatti

  • 2017/18
  • 2018/19
  • 2019/20
  • 2020/21
  • 2021/22

Cosa si intende per annualità di servizio:

L’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione dettata in merito dall’articolo 489, comma 1, del D.lgs. 297/94:

Quindi ognuna delle tre annualità utilizzate deve avere una di queste due caratteristiche. Per l’anno scolastico 2021722, poichè verosimilmente il bando dovrebbe essere pubblicato ad aprile, sarà possibile partecipare solo se sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio entro la scadenza per la presentazione della domanda.

L’annualità di servizio può essere fatta valere anche se il contratto è stato di poche ore, o si tratta di annualità svolte in altro grado di istruzione, ad es. due anni alla primaria e uno alla secondaria specifico per la classe di concorso richiesta.

    

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