Formazione, modifiche nella tabella classi di concorso di scuola secondaria

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2024 è stato pubblicato il DM del 20/11/2023 circa la modifica dei requisiti di accesso per le classi di concorso A26 e A28. Sono stati modificati i crediti e i settori scientifici disciplinari richiesti, inoltre è stata aggiunta qualche classe di laurea.

  

classidiconcorso2024Nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024 è stato pubblicato il DM del 22/10/2023 circa l’accorpamento di alcune classi di concorso:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)

Nello stesso decreto ci sono delle modifiche per quanto concerne i requisiti di accesso per le classi di concorso A20 e A27.

Il DM 22/10/2023 specifica: Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Quindi gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso completi per la classe di concorso ai sensi del DPR 19/2016 e DM 259/2017, continuano ad accedere ai concorsi, agli attesi percorsi abilitanti e alle GPS con gli stessi requisiti.

Le modifiche interessano quindi i “nuovi aspiranti”.

Consigliamo comunque di verificare il curriculum studiorum ed eventualmente integrare e materie secondo le nuove disposizione.

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