Riguardo la coincidenza dell'anno accademico (ma non temporale) di Master e o di altri corsi di studio con il corso di specializzazione sul sostegno, la norma a cui fare riferimento è l’art. 142 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che dispone espressamente che “ è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di Istruzione Superiore o a diverse Facoltà o a Scuole delle stessa Università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa facoltà o Scuola “.
Dalla lettura della norma sopra richiamata si desume che la frequenza dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico è incompatibile con l’iscrizione (contemporanea) a corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati, con la conseguenza che coloro i quali, al momento di procedere all’iscrizione (intesa come immatricolazione), non risultano contemporaneamente iscritti ad altri corsi universitari, possono procedere all'iscrizione in quanto non violano la norma (e quindi anche nell’ipotesi in cui abbiano frequentato e concluso - con il rilascio del titolo finale - un corso nell’A.A. 2019-2020 per il quale è previsto il riconoscimento di crediti formativi universitari).
In base a quanto premesso, è possibile partecipare alle prove selettive durante la frequenza di un corso ma l' immatricolazione allo stesso potrà avvenire solo nel caso in cui il corso sia stato concluso.