Ricostruzione di carriera, ecco i dettagli

Il procedimento della Ricostruzione di carriera è tanto importante quanto difficile da adempiere e per questo l’ente di formazione, a cui ANIEF si appoggia, EUROSOFIA ha creato un webinar esplicativo che possa dare delucidazione a questo istituto così delicato ed importante, pertanto invitiamo i nostri lettori ad iscriversi gratuitamente al corso predisposto per il 5 novembre 2019 dalle ore 15.30 alle 18.30 al seguente link

Intanto cercheremo di fornire una brevissima guida per capirne il funzionamento.

La ricostruzione di carriera è uno degli istituti fondamentali per la definizione dello stato giuridico ed economico del personale della scuola la cui retribuzione dipende, oltre che dal profilo di appartenenza, anche dall’anzianità nella carriera, dal servizio pregresso valutabile e riconoscibile, nonché da altri eventuali benefici attribuibili.

La ricostruzione di carriera non è altro che il riconoscimento e la valutazione, da parte del dirigente scolastico, tramite un provvedimento, dei benefici attribuibili e dei servizi prestati prima della nomina in ruolo a tempo indeterminato determinando l’anzianità nella carriera di appartenenza, il trattamento economico spettante e il conseguenziale sviluppo di carriera.

Il processo di ricostruzione si può attivare a domanda, da parte del dipendente, per avere il riconoscimento dei servizi prestati prima del ruolo sia sull’ambito in cui si è ammessi al ruolo che prestato in altri ruoli, oppure si può attivare d’ufficio, come nei casi di inquadramenti contrattuali o di passaggio da altra amministrazione dello Stato.

La domanda di ricostruzione deve essere presentata entro dieci anni dalla data di superamento dell’anno di formazione, altrimenti il docente non potrà far valere i servizi pregressi ai fini dell’inquadramento economico. Pertanto il provvedimento di conferma del ruolo dovrà essere emesso entro 90 giorni dal superamento della prova.

Se la domanda è presentata entro 5 anni dal superamento del periodo di prova, il beneficio economico è attribuito regolarmente dalla data della conferma in ruolo; se è presentata dal 6° al 10° anno, il beneficio economico ha prescrizione quinquennale, cioè decorre dal 5° anno precedente la data della tardiva presentazione della domanda di ricostruzione; se presentata successivamente al 10° anno il diritto ad ottenere la ricostruzione è prescritto e quindi non viene valutato in carriera il servizio pre-ruolo riconoscibile, mentre resta valido ai fini pensionistici se è stata versata la relativa contribuzione.

I servizi valutabili sono solo quelli di insegnamento statale aventi la durata minima di 180 giorni per anno scolastico o iniziati dal 1° febbraio e svolti ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Il personale già assunto a tempo indeterminato in altro ruolo o profilo o in profilo equivalente presso altra amministrazione dello Stato è tenuto a presentare solo la domanda di ricostruzione, ma non deve presentare la dichiarazione dei servizi e le domande di riscatto ai fini della pensione e della liquidazione.

L’anno di prova non viene effettuato dal personale docente in caso di passaggio di cattedra all’interno dello stesso ordine di scuola.

Chi ottiene il passaggio di cattedra non è tenuto ad effettuare né il periodo di formazione né il periodo di prova. Chi invece ottiene il passaggio di ruolo dovrà effettuare la prova, ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta, come se fosse un neoassunto in ruolo.

Occorre adesso fare una distinzione per i vari gradi di istruzione:

docenti scuole primaria

I servizi pre-ruolo riconosciuti sono: come docente non di ruolo nelle scuole primaria, parificate, sussidiate, sussidiarie, negli educandati femminili statali o parificate, nei giardini di infanzia annessi agli istituti magistrali statali; come docente non di ruolo nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate in possesso del titolo di studio richiesto; come docente non di ruolo negli istituti di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero; come docente di ruolo o non di ruolo in attività di sostegno nelle scuole statali materne, primaria e di istruzione secondaria con il possesso del titolo di specializzazione. Il servizio è riconoscibile anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché si sia in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola; come docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali, comunali, regionali, con nomine approvate dall’ambito territoriale; come servizio di insegnamento per la religione cattolica; come servizio prestato nelle scuole statali o parificate per ciechi, il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

Docenti nelle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica

I servizi pre-ruolo riconosciuti sono: come docente non di ruolo nelle scuole dello stesso ordine statali e pareggiate; come docente di ruolo e non di ruolo nelle scuole primaria statali e parificate, nelle scuole sussidiate o sussidiarie, nelle scuole parificate, nei giardini d’infanzia annessi agli istituti magistrali statali; come docente non di ruolo negli istituti italiani di cultura o nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero; come docente non di ruolo in attività di sostegno nelle scuole statali primaria e di istruzione come insegnamento per la religione cattolica, prestato con il possesso del previsto titolo di studio o di abilitazione; non è riconoscibile il servizio prestato nelle scuole materne statali e private; ai docenti privi della vista il servizio non di ruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

Servizi prestati nelle università e nelle scuole paritarie         

I servizi pre-ruolo riconosciuti sono: come professore incaricato; come assistente incaricato; come assistente straordinario; con contratto universitario o dottorato di ricerca prestati in costanza di rapporto di impiego.

Passaggio da scuola primaria a scuola secondaria   

Trattandosi di due diversi ordini di scuola, si procede alla valutazione ed al riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera. Si applicano la temporizzazione dei servizi che permette di effettuare un inquadramento sostanzialmente favorevole trasformando il valore economico del ruolo di provenienza in anzianità di ruolo acquisito. All’atto della conferma in ruolo quindi si procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi prestati sia in pre ruolo che in ruolo prestati nella posizione di provenienza.

Passaggio da scuola infanzia a secondaria   

Le anzianità maturate nel ruolo di provenienza non vengono riconosciute per intero, si applica solo il meccanismo della temporizzazione.

Passaggio di ruolo del personale Ata a docente

Non si procede alla valutazione del servizio pregresso, in quanto il servizio come personale Ata non è riconoscibile nei ruoli del personale docente.

Passaggio di ruolo del personale Ata

Nei passaggi tra le aree si applica all’atto del passaggio la temporizzazione ed alla conferma si procede alla ricostruzione della carriera con la valutazione del servizio pregresso. Effettuati i due provvedimenti (temporizzazione e ricostruzione) si conferma il provvedimento più vantaggioso per l’interessato.

Passaggi da altra Amministrazione

L’inquadramento deve essere effettuato a livello iniziale del nuovo ruolo, con l’attribuzione del relativo stipendio e di un eventuale assegno ad personam pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

Adempimenti della segreteria

Una volta ricevuta la domanda di ricostruzione, la segreteria deve inserire tutte le informazioni nel sistema SIDI.

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