Mobilità 25/26: abilitazione non dà punteggio, diversamente dal concorso. Tutti gli aggiornamenti e le specifiche.

Nelle procedure di mobilità il punteggio può essere attribuito per il concorso ma non per l’abilitazione.

Ipotesi CCNI 25/28

La mobilità del personale docente, educativo e ATA sarà disciplinata per il prossimo triennio dall’Ipotesi di CCNI 2025-28, sottoscritta in data 29 gennaio 2025.

Domande attese da metà febbraio.

L’Ipotesi di contratto succitata ha introdotto varie novità, diverse delle quali riguardanti i punteggi attribuiti secondo quanto indicato nelle tabelle di valutazione allegate alla medesima Ipotesi: punteggio pre-ruolo, punteggio continuità, punteggio per servizio in scuola a rischio abbandono, punteggio aggiuntivo docenti tutor e orientatori.

 Le tabelle di valutazione riguardanti il personale docente, ricordiamolo, sono due:

  1. Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo”
  2. Tabella B “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo”

Abilitazione

Né la tabella relativa ai trasferimenti né quella relativa ai passaggi di ruolo/cattedra prevedono che sia attribuito un punteggio per l’abilitazione all’insegnamento.

Il motivo risiede nel fatto che l’abilitazione costituisce titolo d’accesso all’insegnamento e titolo utile anche per il passaggio (di ruolo o di cattedra), per cui non può considerarsi titolo generale aggiuntivo.

Quanto detto è chiarito nella nota 11bis alle succitate tabelle di valutazione, laddove si legge che il titolo di specializzazione su sostegno (come anche l’abilitazione rilasciata dalle SSIS) non può essere valutato come diploma di specializzazione di cui al punto B – sezione A3 – della tabella A e al punto C – sezione B2 – della tabella B:

… Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio. 

Concorso

Diversamente da quanto previsto per l’abilitazione, è invece contemplata la valutazione di un concorso ordinario per titoli ed esami, sia nei trasferimenti che nei passaggi di ruolo/cattedra.

Nei trasferimenti si valuta un solo concorso, mentre nei passaggi se ne può valutare più di uno

Sono attribuiti in entrambi i casi 12 punti; nei passaggi, per ulteriori concorsi, sono attribuiti punti 6 per ciascun altro concorso. Di seguito le condizioni affinché il concorso possa essere valutato.

 

Condizioni:

  • il concorso deve essere ordinario per titoli ed esami;
  • il concorso non deve essere stato necessariamente vinto, ma superato ossia si deve aver superato tutte le previste prove, indipendentemente se si è rientrati o meno nel numero dei vincitori;
  • il concorso deve essere stato svolto per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, oppure a ruoli di livello pari o superiore al predetto ruolo di appartenenza. Pertanto: i concorsi ordinari a posti della scuola primaria si valutano, oltre che nella primaria, nella scuola dell’infanzia; i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di secondo grado si valutano, oltre che nel secondo grado, nella scuola secondaria di primo grado, nella scuola primaria e dell’infanzia; i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di primo grado, oltre che nel primo grado, si valutano nella scuola primaria e dell’infanzia; si valutano, soltanto nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati, i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado; i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia si valutano nella sola scuola dell’infanzia.

 

Evidenziamo che:

– i concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria, per cui si valutano sia nella primaria che nella scuola dell’infanzia;

– i concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento, per cui si valutano nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

– non sono valutati:

  • i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  • i concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • i concorsi indetti ai sensi del DDG 85/2018 e DM 631/2018 (concorso straordinario secondaria), del DDG 1546/2018 (concorso straordinario infanzia e primaria), DDG 510/2020 (concorso straordinario secondaria), DDG 1081/2022 (concorso straordinario-bis), del DDG 1327/2024 (concorso straordinario IRC infanzia e primaria) e del DDG 1328/2024 (concorso straordinario IRC secondaria);
  • i concorsi di livello inferiore al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda.

Non possono infine ottenere il punteggio in esame coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82.

 

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