Percorsi di specializzazione sul sostegno per triennalisti ed esteri, quali novità? Affidati ad orientatori esperti per fare scelte ponderate e vincenti.
Il mondo della scuola è in trepidante attesa dei prossimi decreti del MIM e del MUR riguardo:
- Aggiornamento GPS
- Percorsi abilitanti
- Percorsi di specializzazione sul Sostegno epr docenti triennalisti e specializzati esteri.
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Per quanto riguarda i percorsi abilitanti, potrete troverete le informazioni, preadesioni e gruppo whatsapp in questa pagina.
Di seguito le ultime novità riguardo i percorsi di Specializzazione sul Sostegno destinati:
- ai docenti che hanno maturato tre anni di servizio su posto di sostegno;
- ai docenti in possesso di specializzazione conseguita all’estero.
Le modifiche discendono dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 127/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2025, che ha prorogato al 31/12/2026 (anziché il 31/12/2025) la possibilità di indizione di nuovi percorsi.
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Per chi si iscriverà ai percorsi di Specializzazione sul Sostegno tramite ANIEF Formazione – EUROSOFIA ed E-Sofia avrà a disposizione un corso di supporto per il superamento delle prove intermedie e della prova finale insieme al Prof. Ernesto Ciracì.
Di seguito le novità rispetto al ciclo formativo già svolto.
DOCENTI CON TRE ANNI DI SERVIZIO SU SOSTEGNO (art. 6 del decreto-legge n. 71/2024)
Le novità
- Requisito delle tre annualità
La principale novità riguarda l’arco temporale entro cui è possibile maturare le tre annualità di servizio, che viene esteso da 5 a 8 anni, da conteggiare fino al 31 agosto 2025. Pertanto, gli anni scolastici utili sono i seguenti: 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 – 2023/24 – 2024/25. 2.
- Nuovo fabbisogno di docenti con specializzazione per le attività di sostegno.
Il nuovo fabbisogno calcolato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito è determinato dal numero dei docenti che, negli otto anni precedenti all’attivazione dei percorsi, hanno svolto, presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, entro la data del 31 agosto 2025, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, riferiti al medesimo grado di istruzione.
In sintesi
- Le tre annualità devono essere specifiche su posto di sostegno, svolte in istituzioni scolastiche statali e/o paritarie e tutte riferite al medesimo grado di istruzione. Non è quindi ammesso il cosiddetto servizio “misto” tra gradi diversi (ad esempio: 1 anno su sostegno nella scuola secondaria di I grado e 2 anni nella scuola secondaria di II grado).
- È inoltre necessario essere in possesso del titolo di accesso al grado di istruzione richiesto al momento della presentazione della domanda. A titolo esemplificativo, chi ha svolto i tre anni di servizio su sostegno nel I grado deve essere in possesso di un titolo di accesso a una classe di concorso del I grado (laurea idonea all’insegnamento e/o abilitazione).
- I percorsi di formazione sono attivati dall’INDIRE ovvero dalle Università, anche in convenzione con l’INDIRE. A ciascun direttore di corso possono essere assegnati fino a un massimo di tre percorsi formativi.
- I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso tra 50 e 150 unità, distinti per grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all’INDIRE e alle Università.
- In caso di eccedenza di iscrizioni, l’INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nell’ottennio di riferimento.
- Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti mediante il servizio prestato su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici negli otto anni precedenti.
- Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica sincrona; è consentita la modalità asincrona entro il limite massimo del 10% delle ore previste per tali insegnamenti.
- I laboratori si svolgono esclusivamente in modalità sincrona.
- In caso di attivazione di più percorsi, le attività telematiche sincrone affidate a uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
- Le assenze sono consentite nel limite massimo del 10% del totale delle attività previste.
- Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
- Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio sono previsti esami in presenza, con valutazione in trentesimi
- Gli esami si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.
DOCENTI IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA ALL’ESTERO (art. 7 del decreto-legge n. 71/2024)
Le novità
Nuovo termine di riconoscimento dell’istanza
La novità riguarda l’ampliamento della platea dei destinatari: possono accedere ai nuovi percorsi di formazione i docenti Istanza di riconoscimento per la quale, alla data 24 aprile 2025, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento (l'istanza quindi deve essere stata presentata entro il 25 dicembre 2024) e per i quali:
- il procedimento amministrativo di riconoscimento risulti ancora pendente, oppure
- sia in corso un contenzioso giurisdizionale. Resta fermo che: possono accedere ai percorsi i docenti il cui titolo di specializzazione:
- sia stato conseguito con esito positivo presso un’università estera legalmente accreditata nel Paese di origine;
- consista in un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità della durata di almeno 1.500 ore, oppure, in alternativa, consenta l’idoneità al conseguimento di almeno 60 CFU. l’iscrizione ai percorsi di formazione è comunque subordinata alla rinuncia:
- a ogni istanza di riconoscimento del titolo estero, oppure
- al contenzioso giurisdizionale pendente, nei casi in cui, alla data del 24 aprile 2025, siano già decorsi i termini di conclusione del procedimento, pari a 120 giorni (l'istanza quindi deve essere stata presentata entro il 25 dicembre 2024).
Pertanto, anche in caso di rigetto del riconoscimento notificato successivamente al 24 aprile 2025, l’accesso ai percorsi è consentito qualora, alla medesima data, risultassero già trascorsi i 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento. Restano altresì ferme tutte le disposizioni già contenute nel decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 24 aprile 2025, n. 75.
In sintesi
- L’effettiva partecipazione ai percorsi è garantita a tutti i docenti in possesso dei requisiti richiesti che presentino istanza: non sono previste selezioni in ingresso.
- È prevista l’acquisizione di: o 48 CFU/ECTS per i docenti che non abbiano maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico di servizio in Italia su posto di sostegno, nello specifico grado di istruzione di interesse. In questo caso, 12 CFU/ECTS sono riservati alle attività di tirocinio. o 36 CFU/ECTS per i docenti che abbiano maturato almeno un anno scolastico di servizio in Italia su posto di sostegno, nello specifico grado di istruzione di interesse. In questo caso non sono previste attività di tirocinio.
- Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica sincrona; è consentita la modalità asincrona entro il limite massimo del 10% delle ore previste.
- I laboratori si svolgono esclusivamente in modalità sincrona.
- In caso di attivazione di più corsi, le attività sincrone affidate allo stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario.
- Le assenze sono consentite nel limite massimo del 10% delle attività complessive.
- Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
- Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio sono previsti esami in presenza, con valutazione in trentesimi.
- Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
- I percorsi si concludono con un esame finale, consistente in un colloquio in presenza su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso, scelto dal corsista, con particolare riferimento: o al quadro teorico di riferimento; o alle scelte metodologico-didattiche; o all’uso di risorse e strumenti digitali a supporto dell’inclusione.
- L’esame finale è superato con una valutazione non inferiore a 18/30.
- Per i docenti tenuti all’acquisizione di 48 CFU/ECTS, l’importo massimo del percorso è pari a euro 1.500,00.
- Per i docenti tenuti all’acquisizione di 36 CFU/ECTS, l’importo massimo del percorso è pari a euro 900,00.
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Per chi si iscriverà ai percorsi di Specializzazione sul Sostegno tramite ANIEF Formazione – EUROSOFIA ed E-Sofia avrà a disposizione un corso di supporto per il superamento delle prove intermedie e della prova finale insieme al Prof. Ernesto Ciracì.
