Inclusione scolastica, l’approfondimento del sindacato per la rubrica Anief Informa

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 che entrerà in vigore il 12 settembre 2019 sulle “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. Il decreto è a integrazione e correzione del decreto legislativo n. 66 del 2017. Andremo adesso a indicare le modifiche degli articoli e i punti salienti del decreto

Sono 15 articoli che mirano ad assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interesse nelle decisioni riguardanti le misure educative a favore degli alunni con disabilità e un supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione. Nelle modifiche apportate prende un posto sempre più centrale lo studente con le sue necessità anche attraverso l’attribuzione delle ore per il sostegno che avverrà attraverso il coinvolgimento delle famiglie, finalmente rese partecipi nel processo formativo dei propri figli, in modo da personalizzare il piano didattico non in base alla mera disabilità, ma in funzione delle necessità individuali dell’alunno.

L’applicazione del decreto riguarda tutti gli alunni con una disabilità certificata secondo la legge 104/1992.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sono definite le linee guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS.

Già con il decreto 66/2017 il PEI (piano educativo individualizzato) veniva modificato ed entrava nel progetto individuale previsto dalla legge 328/2000.

Ogni istituzione scolastica definisce le modalità per l’uso coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni alunno, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole (le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali». Il Progetto Individuale rientra a pieno titolo tra gli accomodamenti ragionevoli).

Viene quasi totalmente riscritto l’art. 9 del decreto 66/17 coi capoversi da 4 a 9 che vengono così sostituiti:

  1. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane maggiori, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 20 comma 4.
  2. Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
  3. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica; b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.
  5. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
  6. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
  7. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
  8. All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Dal decreto si evince come sia necessaria una rimodulazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria anche con integrazione dei CFU per la specializzazione per il sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Inoltre, il decreto tende a favorire la continuità didattica attraverso la riconferma dell’insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato, attraverso la manifestazione di interesse dell’alunno e della sua famiglia.

Per quanto riguarda le misure di accompagnamento, sono in ordine a: iniziative formative per il personale scolastico; attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche; composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.

 

 

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