Concorso Straordinario 2018: il Consiglio di Stato dà ragione all'Anief sulla valutazione del servizio

Nuova, straordinaria vittoria Anief in tribunale con la conferma, che arriva direttamente dal Consiglio di Stato, della correttezza delle tesi patrocinate dal giovane sindacato avverso la valutazione titoli del concorso straordinario 2018 per la scuola secondaria: il Miur doveva attribuire punteggio al servizio svolto per 180 giorni anche se non continuativi

Con la sentenza n. 7294/2019 il Consiglio di Stato concorda con quanto già ottenuto dal legale Anief Chiara Sciacca nella sentenza n. 9855/18 emanata dal TAR Lazio, confermando l'illegittimità della tabella valutazione titoli del concorso straordinario 2018 per la scuola secondaria allegata al D.M. 995/17 nella parte in cui non prevedeva che il servizio scolastico svolto a tempo determinato fosse valutabile come anno intero se svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi.

“L’atto amministrativo impugnato dai nostri legali – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – era in evidente contrasto con l'art. 488 del D.Lgs. n. 297/1994 come interpretato autenticamente dall’art. 11, co. 14 della L. n. 124/1999 laddove prevede che l'anno scolastico è considerato utile se si è svolto un servizio da almeno 180 giorni e non prescrive che tale periodo di servizio debba essere necessariamente continuativo. Il TAR del Lazio, prima, e il Consiglio di Stato, ora, hanno concordato con i nostri legali ribadendo che l'interprete della norma non può in nessun caso essere autorizzato a introdurre restrittivamente la condizione che tale periodo minimo debba essere continuativo o non interrotto”.

Il TAR Lazio aveva già evidenziato, infatti, come “si profilerebbe distonico e disarmonico discriminare il servizio pregresso imponendone la continuatività onde valutarlo ai fini del punteggio finale nelle procedure concorsuali quale titolo ai sensi della impugnata Tabella A allegata, punti D.1.1. e D.1.2. al DM n. 995/2017” e aveva dichiarato la citata Tabella “illegittima nei punti D.1.1. e D.1.2. i quali vano annullati nei sensi sopra illustrati, ossia nella parte in cui non prevedono che il servizio scolastico svolto a tempo determinato sia valutabile come anno intero se svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi ma frazionati”. Il Consiglio di Stato conferma, ora, sul punto la sentenza di primo grado e chiarisce che “è sufficiente osservare che i punti D.1.1. e D.1.2. della tabella A allegata al D.M. n. 995/2017 fanno espresso rinvio, ai fini della valutazione del servizio prestato, a quanto disposto dagli artt. 438, comma 1, e del D. Lgs. n. 297/1994 e 11, comma 14, della L. n. 124/1999” e che “è sufficiente a reggere la sentenza la ravvisata violazione dell’art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999 di interpretazione autentica dell’art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994”.

L'Ufficio Legale Anief, nelle prossime ore, trasmetterà specifiche istruzioni ai ricorrenti per rivendicare il punteggio spettante sul servizio svolto con 180 giorni non continuativi in caso non sia ancora stato attribuito dai competenti Uffici Scolastici Regionali fornendo anche informazioni sulle eventuali azioni aggiuntive da porre in essere in caso di mancata immissione in ruolo se, con il punteggio corretto, i ricorrenti si sarebbero ritrovati in posizione utile per la stipula di un contratto a tempo indeterminato già dagli scorsi anni scolastici.

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